La norma prevede una semplificazione degli adempimenti a carico del datore di lavoro sportivo dilettantistico disponendo che l’obbligo di comunicazione al centro per l’impiego dell’instaurazione di un nuovo rapporto di lavoro si intende assolto attraverso la comunicazione da parte dell’associazione o della società destinataria delle prestazioni sportive al Registro telematico delle attività sportive dilettantistiche indicando i dati necessari all’individuazione del rapporto di lavoro sportivo.
Tale disposizione si applica alle sole collaborazioni coordinate instaurate con gli sportivi dilettanti. Le società od associazioni che impiegano lavoratori sportivi professionisti con rapporto di lavoro subordinato seguono le “vecchie” modalità di comunicazione ordinaria.
Il Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche è istituito presso il Dipartimento per lo sport e sostituisce in toto il precedente Registro delle Associazioni e società sportive.
Qualora si verificasse una omessa comunicazione, la stessa è soggetta alle sanzioni previste dalla normativa generale. Si precisa che non sono ritenuti soggetti ad obbligo di comunicazione i compensi non imponibili ai fini fiscali e previdenziali.
In merito alla tenuta del libro unico del lavoro vi è un’ulteriore semplificazione: tale adempimento, infatti, può essere assolto in via telematica all’interno di una apposita sezione del Registro delle attività sportive dilettantistiche.
Cosa succede se la prestazione non supera i 15.000,00 euro annui?
Nel caso in cui il compenso annuale non superi l’importo di 15.000,00 Euro non vi è emissione del relativo cedolino paga. È necessario però, al fine di consentire al committente l’osservanza della norma, che il lavoratore sportivo rilasci apposita autocertificazione attestante l’ammontare dei compensi percepiti per le prestazioni sportive dilettantistiche rese nell’anno solare.
Inoltre, secondo alcune anticipazioni, all’interno del Registro sarà consentita la gestione e predisposizione del modello f24, le eventuali comunicazioni da effettuare all’INAIL, nonché la predisposizione della Certificazione Unica.
Se la prestazione avviene sotto forma di lavoro subordinato
Si fa presente che, qualora la società o associazione sportiva dilettantistica si avvale delle prestazioni sportive in forma di lavoro subordinato, dovrà tenere ordinariamente il libro unico senza le semplificazioni indicate.