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Incentivo per le assunzioni a tempo indeterminato di “NEET” effettuate dal 1° giugno 2023 al 31 dicembre 2023.

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In cosa consiste l’incentivo per le assunzioni di NEET?

Si tratta di un incentivo che spetta per le nuove assunzioni con contratto a tempo indeterminato, anche a scopo di somministrazione e per il contratto di apprendistato professionalizzante.

 Quali datori di lavoro possono accedere al beneficio?

L’incentivo è riconosciuto a tutti i datori di lavoro privati, a prescindere dalla circostanza che assumano o meno la natura di imprenditore, ivi compresi i datori di lavoro del settore agricolo.

Non si applica nei confronti della Pubblica Amministrazione.

Quali sono i lavoratori a cui si può applicare l’incentivo?

L’incentivo spetta per le assunzioni di giovani che non abbiano compiuto trenta anni di età e che risultino aderenti al Programma Operativo Nazionale Iniziativa Occupazione Giovani (Garanzia Giovani; di seguito, anche Programma).

La registrazione al Programma è consentita ai giovani di età compresa tra i 16 e i 29 anni cosiddetti “NEET” (Not [engaged in] Education, Employment or Training) cioè non inseriti in un percorso di studi o formazione, in conformità con quanto previsto dall’articolo 16 del Regolamento (UE) n. 1304/2013.

Requisiti necessari alla data dell’assunzione:

  • non abbiano compiuto il trentesimo anno di età: il requisito anagrafico si intende rispettato qualora il lavoratore, alla data dell’assunzione, abbia un’età inferiore o uguale a 29 anni e 364 giorni;
  • non lavorino e non siano inseriti in corsi di studi o di formazione («NEET»): la mancata titolarità di un rapporto di lavoro deve sussistere al momento dell’assunzione;
  • siano registrati al Programma Operativo Nazionale Iniziativa Occupazione Giovani.

Per i giovani di età compresa tra i 25 e i 29 anni, l’incentivo può essere fruito solo quando, in aggiunta ai requisiti sopra riportati, venga rispettato, in via alternativa, uno dei seguenti elementi:

  • il giovane sia privo di impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi, ai sensi del D.M. 17 ottobre 2017;
    il giovane non sia in possesso di un diploma di istruzione secondaria di secondo grado o di una qualifica o diploma di istruzione e formazione professionale;
  • il giovane abbia completato la formazione a tempo pieno da non più di due anni e non abbia ancora ottenuto il primo impiego regolarmente retribuito;
  • il giovane sia assunto in professioni o settori caratterizzati da un tasso di disparità uomo-donna che supera almeno del 25 per cento la disparità media uomo-donna in tutti i settori economici dello Stato o sia assunto in settori economici in cui sia riscontrato il richiamato differenziale nella misura di almeno il 25 per cento, se il lavoratore interessato appartiene al genere sottorappresentato, ai sensi del decreto interministeriale del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle finanze, 16 novembre 2022, n. 327, di attuazione dell’articolo 2, punto 4, lettera f), del Regolamento (UE) n. 651/2014

Quali rapporti di lavoro vengono incentivati?

L’incentivo in esame spetta per le nuove assunzioni a tempo indeterminato, effettuate dal 1° giugno 2023 al 31 dicembre 2023.

Tale misura spetta per le assunzioni con contratto a tempo indeterminato, anche a scopo di somministrazione e per il contratto di apprendistato professionalizzante, sia in ipotesi di rapporti a tempo pieno che a tempo parziale.

Quali tipologie di rapporti sono esclusi dalla misura?

L’incentivo, invece, non si applica ai rapporti di lavoro domestico.

Il beneficio, inoltre, non può essere riconosciuto nelle ipotesi di assunzione con contratto di lavoro intermittente e nelle ipotesi di prestazioni di lavoro occasionale.

Non sono ammessi all’incentivo i contratti di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore, nonché i contratti di apprendistato di alta formazione e di ricerca.

Analogamente, l’agevolazione non è riconosciuta nelle ipotesi di trasformazione a tempo indeterminato di rapporti a termine, in quanto, nelle ipotesi di trasformazione, il giovane non avrebbe il requisito fondante il beneficio, ossia la condizione di “NEET” illustrata in precedenza.

In caso di assunzione a tempo indeterminato a scopo di somministrazione, l’esonero spetta sia per la somministrazione a tempo indeterminato che per la somministrazione a tempo determinato, compresi gli eventuali periodi in cui il lavoratore non viene inviato in missione

Assetto e misura dell’incentivo

L’incentivo previsto dall’articolo 27 del decreto-legge n. 48/2023 è pari al 60 per cento della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali e spetta per una durata massima di 12 mesi. La medesima determinazione dell’incentivo vale anche nelle ipotesi in cui si voglia procedere all’assunzione di un giovane “NEET” con contratto di apprendistato professionalizzante.

Nel caso di cumulo con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, limitatamente al periodo di applicazione degli stessi, l’incentivo è riconosciuto nella misura del 20 per cento della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali.

Si tratta di un incentivo di tipo economico, ossia da parametrare alla retribuzione erogata ai nuovi assunti e non alla contribuzione datoriale dovuta. Pertanto, qualora dall’utilizzo della misura scaturisca un credito per il datore di lavoro rispetto ai contributi dovuti per il rapporto incentivato, tale credito può essere utilizzato a conguaglio sull’intera posizione debitoria del datore di lavoro.