La circolare n. 32/E/2023 dell’Agenzia delle Entrate ha fornito importanti chiarimenti riguardo al passaggio dal regime ordinario al forfetario e viceversa. Secondo la normativa, il regime forfetario si applica automaticamente, e la sua uscita può avvenire tramite l’esercizio dell’opzione. Nonostante l’opzione si perfezioni con un comportamento concludente, è obbligatorio comunicarla attraverso la prima dichiarazione IVA presentata dopo l’applicazione del regime ordinario.
L’omissione della comunicazione non invalida l’opzione, ma comporta l’applicazione di una sanzione amministrativa. Nel caso di passaggio al regime ordinario, è importante sottolineare il vincolo triennale di permanenza. Al termine di questo periodo, l’opzione resta valida per ciascun anno successivo, a condizione che le condizioni di legge siano ancora rispettate.
La situazione è diversa se l’opzione riguarda il regime semplificato: in questo caso, il contribuente può rientrare nel forfait senza attendere il periodo di permanenza minima di un triennio.
La circolare del 5 dicembre 2023 ha esaminato le novità introdotte dalla legge di Bilancio 2023 riguardo al regime forfetario di cui all’art. 1, legge n. 190/2014. L’Agenzia delle Entrate ha ribadito alcune soluzioni relative ai profili che hanno causato incertezze in passato.
In merito all’obbligo di emissione della fattura elettronica, la circolare ha evidenziato che tale obbligo è entrato in vigore dal 1° luglio 2022 per i contribuenti forfetari che hanno superato i 25.000 euro di ricavi o compensi nell’anno precedente (anno 2021). Per coloro che non hanno superato questa soglia, l’obbligo inizia dal 1° gennaio 2024, indipendentemente dai ricavi ottenuti nell’anno 2022.
La circolare ha anche fornito indicazioni sull’applicazione delle ritenute d’acconto ai contribuenti forfetari che escono dal regime forfetario con effetto immediato (dall’anno in corso) se superano la soglia di 100.000 euro di ricavi o compensi. Le ritenute devono essere operate al momento del pagamento dei compensi che causano il superamento di questa soglia, e il contribuente ex forfetario assume la qualifica di sostituto d’imposta solo dal primo pagamento successivo all’uscita dal regime e dopo il superamento del limite di 100.000 euro.
In sintesi, la circolare fornisce importanti indicazioni e chiarimenti sui passaggi tra regimi fiscali, sottolineando vincoli e procedure da seguire per evitare sanzioni e garantire una corretta applicazione delle norme fiscali.