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Con figli a carico: Fringe Benefit esenti fino a 3.000 euro

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Tra le novità introdotte dall’art. 40 del DL 40/2023 (DL Lavoro) a sostegno dei lavoratori, troviamo l’innalzamento della soglia di esenzione da imposta fino a 3.000 euro per i Fringe benefit per i soli lavoratori dipendenti con figli a carico, compresi quelli nati da relazioni extraconiugali.

in cosa consiste la misura?

Per il periodo d’imposta 2023 non sono pertanto imponibili i valori delle erogazioni di beni e servizi, fino all’ammontare di 3.000 euro, effettuate nei confronti dei lavoratori dipendenti con figli fiscalmente a carico, compresi quelli nati da una relazione fuori dal matrimonio, a patto che questi siano riconosciuti, e i figli adottivi o affidati, nonché le somme erogato o rimborsate dai datori di lavoro ai lavoratori stessi per il pagamento delle utenze domestiche (acqua, energia elettrica, e gas).

E per chi non ha figli a carico?

La soglia dei 258,23 euro continua invece ad essere applicata ai lavoratori che non hanno figli a carico. Pertanto resta salva la disciplina ordinaria, di cui all’articolo 51, comma 3 del Tuir secondo cui non concorre a formare il reddito del dipendente il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati se complessivamente di importo non superiore a 258,23 euro nel periodo d’imposta. Inoltre, poiché la deroga riguarda il limite di 258,23 euro previsto dall’articolo 51, comma 3, prima parte, del terzo periodo, ne consegue che rimane valida l’ultima parte dello stesso periodo, secondo cui «se il predetto valore è superiore al citato limite, lo stesso concorre interamente a formare il reddito».

Cosa succede se si sfora la soglia del plafond?

L’eventuale sforamento del plafond comporta l’annullamento del beneficio.

Non imponibilità ai fini fiscali e contributivi

Per il principio di armonizzazione delle basi imponibili fiscali e previdenziali, la non imponibilità dei valori ai fini fiscali rileva anche ai fini contributivi. Quindi, su tali valori o somme esenti l’azzeramento della contribuzione spetta anche lato azienda.

La norma circoscrive l’ambito di applicazione ai dipendenti con figli fiscalmente a carico, ossia con figli che abbiano un reddito complessivo fino a 2.840,51 euro nel periodo di imposta, o 4mila euro se di età non superiore a 24 anni, al lordo degli oneri deducibili.

Operativamente, l’agevolazione si può applicare solo se il lavoratore dipendente dichiara al datore di lavoro di avervi diritto e indica il codice fiscale dei figli. Infine, nel caso in cui il datore di lavoro voglia utilizzare la nuova agevolazione, è tenuto a darne previa informativa alle rappresentanze sindacali unitarie, ove presenti.