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Lavoro domestico: Quali sono i permessi retribuiti fruibili dal collaboratore?

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Anche i lavoratori domestici (colf e badanti) possono fruire di alcune tipologie di permessi retribuiti. Vediamo quali:

Rinnovo del permesso di soggiorno, di ricongiungimento familiare o Visite mediche

L’art. 19 comma 1 del Ccnl prevede la fruibilità di un certo numero di permessi retribuiti da poter utilizzare nell’anno nel caso occorra sottoporsi a visite mediche o qualora si necessiti di tempo per espletare le pratiche di rinnovo del permesso di soggiorno o di ricongiungimento familiare: un certo numero di permessi retribuiti da utilizzare nell’anno per visite mediche oppure per le pratiche di rinnovo del permesso o ricongiungimento familiare:

  • 16 ore annue per collaboratori conviventi full-time;
  • 12 ore annue per collaboratori conviventi part-time (livelli B, BS o C con massimo 30 ore);
  • 12 ore annue per collaboratori non conviventi con orario di lavoro di almeno 30 ore settimanali.

Nel caso di collaboratori non conviventi con meno di 30 ore settimanali le 12 ore annue si dovranno riproporzionare in base dell’orario svolto.

 Lutto di un familiare convivente

L’art. 19, co. 3 del CCNL lavoro domestico prevede un permesso retribuito pari a 3 giorni lavorativi per i lavoratori colpiti da comprovata disgrazia (quindi esibendo relativo certificato di morte), a familiari conviventi entro il 2° grado. Per giorni lavorativi si intendono i ventiseiesimi delle mensilità quindi i giorni da lunedì a sabato.

Corsi di formazione professionale

L’art. 20 del CCNL prevede che il lavoratore domestico possa fruire di permessi retribuiti nei termini di 40 ore annue complessive per frequentare corsi di formazione professionale (rientranti nell’ambito specifico dei collaboratori o assistenti familiari) oppure per le attività formative necessarie al rinnovo del permesso di soggiorno. In questo caso sarà necessario presentare al datore di lavoro tutta la documentazione attestante il calendario delle attività formative corredata dei relativi orari.

Questi ultimi possono essere utilizzati solamente da lavoratori domestici assunti con contratto a tempo indeterminato, con orario full-time e purché abbiano maturato almeno sei mesi di anzianità di servizio presso lo stesso datore di lavoro.

Nascita di un figlio

L’art. 19 co.4 del CCNL prevede lo stesso numero di permessi previsti dalla normativa vigente per il lavoratore padre. L’attuale normativa stabilita dalla legge di bilancio 2021 (L. 178/2020, art. 1 co. 363, lettera a) prevede 10 giorni di congedo obbligatorio per il lavoratore che diventi papà e un ulteriore giorno aggiuntivo di congedo facoltativo, in alternativa ad un giorno di congedo di maternità se non fruito dalla madre oltre ad ampliare la tutela del congedo stesso prevedendone la fruizione anche nel caso di morte perinatale del figlio.

 Permesso elettorale

Qualora il lavoratore domestico sia nominato scrutatore, segretario o presidente del seggio elettorale, ha diritto per legge ad assentarsi dal lavoro e a percepire la retribuzione. Le giornate trascorse in tal senso sono da ritenersi a tutti gli effetti giorni lavorativi.

I giorni non lavorativi e festivi o comunque in caso di riposo (ad esempio le giornate che ricadono nel sabato e domenica) durante i quali il lavoratore domestico svolge le cariche sopra indicate, devono essere recuperati con una giornata di riposo compensativo oppure retribuiti per 1/26 in più del mensile.

Donazione sangue o midollo osseo

Nel caso in cui il lavoratore domestico richiesta permesso per la donazione di sangue (o midollo osseo) il datore di lavoro dovrebbe retribuire allo stesso le ore di quella giornata come fossero state lavorate, presentando poi domanda di rimborso all’INPS.

La domanda di rimborso può essere presentata direttamente dal datore di lavoro allegando la documentazione inerente la donazione sul portale INPS o tramite apposito intermediario

Permessi sindacali

Qualora un lavoratore domestico ricopra una carica presso gli organismi direttivi (territoriali o nazionali), dei sindacati firmatari del CCNL lavoro domestico, è prevista, ai sensi dell’art 43 dello stesso, la fruibilità di un permesso retribuito di sei giornate lavorative (lunedì – sabato) massime annuali, per partecipare alle riunioni del proprio sindacato

Per consentirne la fruibilità sarà necessario che la carica ricoperta dal lavoro domestico sia attestata dal sindacato stesso di appartenenza e che la partecipazione alle riunioni sia documentata ed accertata. Sarà inoltre necessario avvisare preventivamente il datore di lavoro dell’assenza almeno tre giorni prima presentando la richiesta del permesso rilasciata dal sindacato.