L’Agenzia delle Entrate, con la risposta all’interpello n. 290 dell’11 aprile 2023 chiarisce i dubbi sorti nell’ambito della determinazione della natura dei rimborsi chilometrici spettanti ai c.d. “riders” che impiegano un mezzo di trasporto proprio anziché aziendale nello svolgimento dell’attività lavorativa.
Tali rimborsi infatti sono da considerarsi direttamente riferibili a costi sostenuti nell’interesse esclusivo del datore di lavoro, pertanto, non imponibili ai fini contributivi, né ai fini IRPEF, quale reddito di lavoro dipendente in capo ai beneficiari.
Come si calcola il rimborso chilometrico
Il “rimborso chilometrico” viene determinato sulla base del percorso calcolato dalla relativa app aziendale che individua e rileva i chilometri del tragitto corretto, al fine di evitare che il rider scelga di proposito un percorso alternativo più lungo al fine di ricevere un maggior rimborso.
I chilometri riconosciuti a rimborso sono, di diritto, quelli spettanti all’effettuazione della consegna e non, pertanto, quelli impiegati nel percorso per raggiungere il punto di partenza, per il ritorno o da e verso la propria abitazione.
L’indennità a titolo di rimborso chilometrico è così riconosciuta:
- euro 0,06 per ogni chilometro, se utilizza la propria bicicletta/ebike.
- euro 0,15 per ogni chilometro, se utilizza la propria moto o il proprio scooter;
- euro 0,36 per ogni chilometro, se utilizza la propria auto;