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Contratto di lavoro a chiamata: cosa c’è da sapere?

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Il contratto di lavoro a chiamata permette al datore di lavoro di poter usufruire della prestazione lavorativa di lavoratori in modo non continuativo, con intervalli di tempo a seconda delle esigenze aziendali.

COSA SI INTENDE PER LAVORO A CHIAMATA?

Il contratto di lavoro a chiamata ( o intermittente) è un contratto di lavoro subordinato e flessibile: il lavoratore mette a disposizione del datore di lavoro la propria prestazione lavorativa con cadenza discontinua nel tempo.

È stato introdotto nel 2003 con la Legge Biagi, d.Lgs 276/2003, disciplinato in maniera organica dagli art. da 13 a 18 del D.Lgs 81/2015.

Tale contratto può essere:

  • oggettivo: previsto per le lavorazioni individuate dal Ministero del Lavoro, oppure per le causali del contratto collettivo, applicato dal datore di lavoro;
  • Soggettivo: concluso con soggetti con meno di 24 anni o con più di 55 anni di età.
Esistono due tipologie di forme di contratto di lavoro a chiamata:
  • CON OBBLIGO DI DISPONIBILITA’: il lavoratore è obbligato a restare a disposizione per svolgere la prestazione lavorativa quando il datore lo richiede. In tal caso è riconosciuta al lavoratore un’indennità mensile di disponibilità determinata dai contratti collettivi.
  • SENZA OBBLIGO DI DISPONIBILITA’: il lavoratore è libero di rifiutarsi, se richiesto, di prestare la propria attività. Avrà diritto alla retribuzione corrispondente alle sole ore effettivamente prestate.

QUANDO UTILIZZARE IL CONTRATTO DI LAVORO A CHIAMATA

Possono essere spesso utilizzati in settori che richiedono lavoratori in particolari periodi (ad esempio nel settore spettacolo o turismo) e per prestazioni lavorative a carattere discontinuo (fattorini, camerieri, receptionist, ecc..).

I SOGGETTI INTERESSATI

Lavoratori con meno di 24 anni di età, a patto che le prestazioni di lavoro vengano poste in essere entro i 12 mesi dal venticinquesimo anno di età della prestazione coinvolta;

  • Lavotatori con più di 55 anni.
  • I lavoratori nella fascia di età compresa tra i 24 e i 55 anni possono essere assunti a chiamata solo per determinate mansioni a carattere discontinuo, previste da contratti collettivi o dal Regio Decreto n. 2657 del 1923.

QUANDO NON SI PUO’ STIPULARE IL CONTRATTO DI LAVORO A CHIAMATA

  • Per sostituzione di lavoratori in sciopero
  • Se l’azienda nei sei mesi precedenti ha effettuato licenziamenti collettivi, sospensioni o riduzione di orari per cassa integrazione per lavoratori che dovrebbero essere sostituiti dai lavoratori a chiamata;
  • se l’azienda o il datore di lavoro non ha effettuato la valutazione dei rischi prevista dalla legge sulla sicurezza nei posti di lavoro (Dlgs 81/2008)

COME FUNZIONA IL CONTRATTO DI LAVORO A CHIAMATA

Il lavoratore non ha un orario prestabilito per la prestazione lavorativa. È il datore di lavoro a “chiamare” il collaboratore quando ne ha necessità.

La chiamata deve avvenire con anticipo per consentire al lavoratore di organizzarsi (preavviso). La durata del preavviso è determinata dalle parti e non può essere inferiore ad un giorno.

Ricevuta la chiamata, il lavoratore può accettare o rifiutare, a meno che non abbia garantito la propria disponibilità (solo nel caso in cui vi sia presente un contratto con obbligo di disponibilità).

Il dipendente riceve compenso solo per le ore effettivamente lavorate. Nel caso in cui abbia garantito la propria disponibilità ha diritto ad un’ulteriore indennità derivante dalla disponibilità.

QUALE E’ LA DURATA DEL CONTRATTO DI LAVORO INTERMITTENTE?

Può avere una durata massima (per lavoratore che svolge la prestazione presso lo stesso datore di lavoro) di massimo 400 giornate complessive nell’arco dei 3 anni solari (ad eccezione dei settori turismo, pubblici esercizi e spettacolo).

Se il rapporto di lavoro dovesse superare tale periodo, il contratto si trasforma in automatico in un contratto a tempo indeterminato full-time.

QUALI SONO GLI OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO?

Il datore di lavoro è tenuto per legge a dare:

comunicazione preventiva al lavoratore prima di ogni chiamata tramite la modalità telematica;

comunicazione amministrativa all’ispettorato nazionale del lavoro prima dello svolgimento della prestazione lavorativa o di più prestazioni di durata non superiore ai 30 giorni, se preventivamente pianificate in sede contrattuale;

LA RETRIBUZIONE, TFR E ALTRE INDENNITA’

La retribuzione deve essere la stessa di quella di un lavoratore di pari livello e con le stesse mansioni di un lavoratore subordinato ordinario;

Il TRR e contributi pensionistici devono essere proporzionali alle ore di lavoro effettuate.